Art. 8.

      1. Avverso il progetto di recupero di cui all'articolo 1 e avverso l'eventuale provvedimento di occupazione temporanea di cui all'articolo 7 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo ove è situato l'immobile nei termini e con le procedure di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.